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AI come prodotto: un’analisi confronta Cina, UE e Regno Unito

Un commento su Oxford Law Blogs confronta i confini della responsabilità da prodotto per l’AI, distinguendo prodotti fisici, software autonomo e possibili riforme britanniche.

Dispositivo grafite accanto a un pannello azzurro trasparente, entrambi con nodi collegati, su fondo perla: rappresentazione concettuale dell’IA come prodotto.
Illustrazione generata con AI

In un commento sull’Oxford Business Law Blog, pubblicato su Oxford Law Blogs, Mohammad Samiul Huq confronta gli approcci cinese ed europeo alla responsabilità da prodotto per l’AI e le questioni aperte nel Regno Unito. La sua ricostruzione degli orientamenti cinesi si basa su un’analisi dell’IP Helpdesk della Commissione europea e, per alcuni riferimenti, sulla traduzione non ufficiale di China Law Translate. I testi primari richiamati non sono stati verificati direttamente.

Secondo Huq, gli orientamenti emanati dalla Corte suprema del popolo cinese nel settembre 2026 mantengono la responsabilità da prodotto senza prova della colpa collegata all’AI incorporata in beni fisici, come robot o veicoli autonomi. Per i servizi autonomi di AI generativa, il punto di partenza resta invece la responsabilità per colpa, che richiede ordinariamente di provare colpa, danno e nesso causale. Per valutare il difetto dei prodotti fisici, la ricostruzione considera apprendimento autonomo, aggiornamenti, controllo dell’utente, standard di sicurezza e avvertenze. Nelle controversie sulla guida autonoma o assistita, chi controlla i dati pertinenti può essere tenuto a fornire registrazioni complete.

Per l’UE, Huq descrive la direttiva adottata (UE) 2024/2853, che include il software nella definizione di prodotto anche quando accessibile tramite cloud. Il quadro considera apprendimento successivo e controllo continuativo del produttore, prevedendo inoltre strumenti di esibizione delle prove e presunzioni confutabili; il commento non ne precisa il calendario di applicazione. Nel Regno Unito, la Law Commission sta riesaminando il regime del Consumer Protection Act 1987. Per l’autore, le scelte di riforma riguardano l’inclusione dell’AI autonoma nella responsabilità senza prova della colpa, i difetti emersi dopo la fornitura, il controllo sugli aggiornamenti e le difficoltà probatorie. Si tratta di questioni di riforma, non di modifiche britanniche già approvate.

Fonti

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