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FSE, parere favorevole sull’accesso dai 14 anni per alcune cure

Il parere riguarda l’accesso autonomo ai documenti relativi a prestazioni fruibili senza i genitori. Adozione definitiva e decorrenza del decreto restano da verificare.

Tablet con croce medica e tre icone di cartelle, quella centrale evidenziata, accanto a uno stetoscopio su fondo bianco perla.
Illustrazione generata con AI

Federprivacy, nell’articolo «Fascicolo sanitario, i ragazzi che hanno compiuto 14 anni potranno accedere autonomamente ai propri dati sanitari» del 3 novembre 2026, riferisce un parere favorevole del Garante Privacy italiano a un decreto del Ministero della salute. La misura consentirebbe ai minori che hanno compiuto 14 anni di consultare il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) con la propria identità digitale, senza l’intermediazione dei genitori, limitatamente ai dati e ai documenti sulle prestazioni cui possono accedere autonomamente, come alcune prestazioni dei consultori. Queste informazioni non sarebbero visibili, attraverso il FSE o i servizi dell’ecosistema dei dati sanitari, ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale o agli eventuali delegati.

Secondo Federprivacy, il decreto disciplinerebbe anche la consultazione dei fascicoli da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta inseriti in specifiche organizzazioni territoriali, tra cui Aggregazioni funzionali territoriali, Case della comunità e Ospedali di comunità. Solo questi professionisti potrebbero accedere anche ai fascicoli dei pazienti curati nelle rispettive strutture, oltre a quelli dei propri assistiti. Le ulteriori disposizioni descritte limiterebbero il trattamento delle informazioni provenienti dai documenti oscurati ai servizi dedicati all’assistito e richiamerebbero il sistema nazionale delle deleghe anche per il FSE.

Federprivacy attribuisce la notizia al Garante Privacy e richiama il provvedimento n. 750 del 7 ottobre 2026. Il decreto e il parere non sono stati consultati direttamente: il resoconto permette di riferire il parere favorevole, ma non di verificare l’adozione definitiva del decreto o la sua entrata in vigore. L’operatività delle modifiche resta quindi da accertare.

Fonti

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