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Peri News / India

India, un rivenditore contesta il blocco dei poster di Vivek Oberoi

Il commerciante chiede all’Alta Corte di Delhi di revocare il provvedimento relativo a cinque annunci, distinguendo i diritti della personalità dal copyright sui manifesti.

Cinque poster sovrapposti con forme geometriche avio e grafite, accanto a cinque cartoncini scuri su fondo bianco, con luce morbida e ombre delicate.
Illustrazione generata con AI

Un rivenditore di manifesti cinematografici chiede all’Alta Corte di Delhi di revocare, nei suoi confronti, un’ingiunzione provvisoria ottenuta dall’attore Vivek Anand Oberoi. Lo riferisce l’Internet Freedom Foundation (IFF), organizzazione coinvolta nella difesa di Indian Hippy / Bollywood Movie Posters, convenuto nella causa Vivek Anand Oberoi v. Collector Bazar & Ors. Le memorie, depositate il 13 ottobre 2026, contestano il blocco di cinque annunci di vendita. La ricostruzione si basa sul resoconto dell’organizzazione: l’ordinanza e le memorie non sono state esaminate direttamente.

Secondo IFF, Oberoi sostiene che il commerciante abbia creato poster personalizzati utilizzando senza autorizzazione la sua immagine. Il convenuto afferma invece di rivendere esemplari fisici originali della pubblicità di Company, Omkara e Shootout at Lokhandwala, senza averli prodotti, modificati o presentati come approvati dall’attore. Il provvedimento del 5 febbraio 2026, emesso senza previa audizione della controparte, comprendeva il materiale contestato. Il commerciante avrebbe rimosso tutti e cinque gli annunci il 12 aprile, contestando successivamente la restrizione.

Nell’analisi di IFF, la difesa distingue il copyright sull’opera grafica dai diritti della personalità dell’attore raffigurato. Sostiene che apparire in un manifesto non ne attribuisca il copyright e richiama l’articolo 14(c)(iii) del Copyright Act indiano: il principio di esaurimento consentirebbe ordinariamente la rivendita dell’esemplare già immesso in circolazione, senza autorizzare nuove riproduzioni. Chiede inoltre che ogni restrizione individui uno specifico illecito, come violazione del copyright, inganno sull’approvazione commerciale, lesione della privacy o diffamazione. Il convenuto domanda la revoca del provvedimento nei propri confronti e il rigetto della relativa istanza con rimborso delle spese. L’articolo non riferisce una decisione su questa richiesta.

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